Quando si intende intestare un bene immobile ad un figlio minorenne, occorre considerare le specifiche regole previste dal codice civile, in particolare dagli articoli 320 e 324 c.c., nonché dalla normativa fiscale, con riguardo ai limiti e alle condizioni per l’acquisto e alla gestione dei redditi prodotti dai beni intestati.
I genitori rappresentano i figli minori e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione (ossia atti di valore economico non elevato) possono essere compiuti da ciascun genitore disgiuntamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c. 1 codice civile).
Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che modificano la consistenza del patrimonio o comportano rischi o vincoli significativi (es. acquisto di immobili, accettazione di donazioni, successioni, vendite, ipoteche, locazioni ultranovennali). Tali atti, tra cui: vendere, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali – possono essere compiuti solo per “necessità o utilità evidente del figlio” dopo autorizzazione del giudice tutelare.
Per l’acquisto di un bene immobile, l’iter è il seguente:
- Ricorso al giudice tutelare a cura dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale per compiere l’atto di acquisto, indicando le ragioni per cui questa operazione è necessaria o utile per il figlio e fornendo tutti i documenti da consegnare al notaio necessari alla stipula dell’atto di vendita (il titolo di provenienza dell’immobile; gli eventuali atti preliminari stipulati, ecc.). Il ricorso viene presentato presso il tribunale nella zona di residenza del minore.
- Decreto autorizzativo (che il Giudice emette ove abbia valutato che l’atto risponde all’interesse del minore).
- Solo dopo il rilascio dell’autorizzazione, i genitori possono procedere alla stipula dell’atto notarile di acquisto intestando il bene al minore.
Entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minori. Ciò comporta che i redditi derivanti dai beni stessi spettano ai genitori, salvo le eccezioni di legge (art. 324 codice civile).
Ai fini fiscali, secondo l’art. 20 della legge n. 114/1977, i redditi prodotti dai beni intestati ai figli minori sono imputati in parti uguali a ciascun genitore (“Quanto ai redditi dei figli minori, questi sono imputati a ciascuno dei genitori per metà del loro ammontare” art.20 legge n.114/1977).
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/