“Gentile avvocato, ho un figlio maggiorenne, di 20 anni, disoccupato. Mi viene pagato, mensilmente, l’assegno unico e universale che, però, cesserà quando mio figlio avrà compiuto 21 anni. Occorre fare qualche comunicazione prima dei 21 anni? C’è qualche altro sostegno? Grazie. G. B.”
L’Assegno unico e universale è un beneficio economico previsto per le famiglie con figli carico, nello specifico:
- per ciascun figlio minorenne a carico
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, a condizione che il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui, o sia iscritto come disoccupato in cerca di occupazione presso il Centro per l’Impiego, oppure svolga il servizio civile
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Si tratta di un sostegno economico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021 ed erogato, su domanda, mensilmente, dall’INPS a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, con importo mensile variabile in base alla condizione economica della famiglia. Spetta anche ai cittadini stranieri (articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021), in particolare: “- ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente : – ai cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ; – ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Il figlio maggiorenne, anche se non convive con alcuno dei genitori, può fare parte del nucleo familiare dei suoi genitori, purchè sia a loro carico e non sia coniugato o abbia figli propri.
L’assegno unico decade automaticamente al compimento dei 21 anni di età del figlio. Cessato l’assegno unico, se il figlio resta a carico, si avrà diritto alle detrazioni fiscali di cui Testo unico imposte sui redditi (Articolo 12, comma 1 lettera c TUIR).
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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