La fonte legislativa che legittima le associazioni animaliste ad essere parti civili (cioè a partecipare) in un processo penale che abbia ad oggetto reati commessi a danno di animali, è la legge 189/2004, la stessa che ha introdotto nel codice penale le norme che prevedono reati come l’uccisione, il maltrattamento di animali etc.
In particolare, l’art. 7 della legge sopra citata, rubricato come “Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni” stabilisce che, in base all’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni transitorie del codice penale, perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Le associazioni animaliste, infatti, nei loro statuti hanno come scopi principali la protezione degli animali, l’affermazione dei loro diritti, la loro difesa da qualsiasi forma di maltrattamento, la promozione e la sensibilizzazione della cittadinanza sulla loro tutela e rispetto, la promozione di azioni a salvaguardia degli stessi, la sensibilizzazione ed informazione dei cittadini sui maltrattamenti e le ingiustizie nei confronti degli animali, in modo da prevenire tali pratiche. Da qui, dunque, discende il loro interesse a partecipare ai processi penali in cui le condotte degli imputati assumono rilevanza penale in quanto causa di gravi sofferenze all’animale, inteso come essere senziente.
Alle stesse conclusioni della legge sopra citata è giunta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, favorevole al riconoscimento in capo alle associazioni operanti nel settore di tutela degli animali della qualità di persone offese e della legittimazione alla costituzione di parte civile.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “se la persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un’associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727del codice penale.” (Cass. Pen., Sez. III, 12.10.2006, n. 34095), legittimando quindi pienamente la costituzione di parte civile di tali associazioni.
Le associazioni animaliste sono, dunque, parti civili nei processi penali in quanto hanno subito un danno riferibile ad un interesse proprio.
Da ciò scaturisce la possibilità di ottenere un ristoro economico in sede giudiziaria, in quanto il comportamento delittuoso da cui scaturisce il reato ha causato una “frustrazione degli scopi associativi”.
Viene, pertanto, riconosciuto valore e, dunque, risarcibilità alle sofferenze morali patite dagli associati a causa di una condotta criminosa posta in essere nei confronti di un animale sotto forma di maltrattamento, uccisione o altra forma di violenza esercitata.
Esempio di ammissione di costituzione di parte civile da parte delle associazioni animaliste è quello del famoso processo per l’uccisione del cane Angelo, barbaramente trucidato da quattro ragazzi di Sangineto, in provincia di Cosenza nel giugno del 2016.
La sentenza n. 434/2017 del Tribunale di Paola (CS), dove fu celebrato il processo, e di cui parlò tutta l’Italia, costituisce un precedente molto importante della giurisprudenza di merito.
I quattro imputati furono condannati con il rito abbreviato a 16 mesi di reclusione e gli fu concessa la sospensione condizionale della pena, subordinando tale sospensione con l’obbligo di 6 mesi di lavori socialmente utili da realizzare in un canile.
Nell’ordinanza del giudice adito, fu espressamente specificata l’ammissibilità della costituzione come parte civile delle associazioni animaliste che furono risarcite economicamente per attinenza degli scopi statutari al reato per cui si procedette.

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.