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L’usucapione è lo strumento con cui colui che utilizza un determinato bene ne acquista la proprietà, in presenza di certi requisiti, che sono essenzialmente:

  • il possesso della cosa
  • il trascorrere di un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge.

Il possesso deve avere determinate caratteristiche:

  • deve essere continuato e non deve aver subito interruzioni; è interrotto, ad esempio, quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno oppure quando il proprietario del bene inizia il giudizio contro il possessore per il riconoscimento del suo diritto;
  • deve essere pacifico e pubblico: non acquistato cioè in modo violento o clandestino;
  • deve essere inequivoco: deve cioè consistere in modo né dubbio né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà.

Per usucapire un immobile è necessario un possesso esclusivo dell‘immobile per 20 anni. Tuttavia, il termine per usucapione si riduce a soli 10 anni nel caso in cui un immobile venga acquistato in buona fede da un soggetto non proprietario, a condizione che l’atto di trasferimento della proprieta’ sia stato trascritto.

L’istituto dell’usucapione è regolamentato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile. Il passaggio di proprietà del bene usucapito avviene all’esito di una procedura che si svolge avviando l’obbligatorio tentativo di mediazione davanti ad un organismo a ciò preposto e, solo in caso di esito negativo del tentativo di mediazione, un’azione giudiziaria volta ad  ottenere una sentenza del giudice che accerti  l’acquisto per usucapione.

Erminia Acri– Avvocato

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