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Rispetto a molti altri paesi europei, l’Italia è all’avanguardia per numero di leggi, ordinanze, sentenze e regolamenti che si occupano di animali. Non a caso, il nostro paese è considerata la culla del diritto ed è per questo motivo che nel lontano 1991 ha visto la luce una delle più importanti leggi del settore, la legge quadro n. 281 del 1991 che ha delegato alle regioni italiane la funzione legislativa in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Ma questa legge segna un’altra svolta fondamentale per l’Italia, infatti abolisce l’eutanasia di cani e gatti senza padrone e ricoverati nei canili. Da allora, come prescrive la stessa legge, solo in caso di malattie gravi non curabili e di cani estremamente mordaci ed in presenza di una certificazione del dipartimento veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale, si possono sottoporre i randagi a trattamento eutanasico.

Se si pensa che, ancora oggi, in alcuni paesi dell’UE, come la Spagna e la Francia, nei canili municipali ( p.e. le famigerate perreras spagnole) esiste la soppressione legalizzata, anche, a volte molto violenta, dei randagi recuperati per strada o rinuncia di proprietà, si comprende facilmente come l’Italia sia avanti, sia come leggi che come cultura del rispetto degli animali.

Eppure, il trattato istitutivo dell’Unione Europea ha previsto chiaramente all’art. 13 il principio che gli animali sono esseri senzienti, ma ciononostante, in molti paesi Europei, ancora questo principio non è stato recepito a livello legislativo e, pertanto, l’animale è equiparato alla “res”, cioè è considerato una cosa, con tutte le conseguenze che ne derivano e che, quindi si riflettono anche nella loro tutela, attualmente prevista.

C’è, però, da dire che l’08 febbraio scorso è stata approvata definitivamente la riforma costituzionale relativa agli articoli 9 e 41 della Costituzione. Nel suo nuovo testo, l’art 9 prevede che la Repubblica tutela l’ambiente e gli ecosistemi anche nell’interesse delle nuove generazioni. La legge dello Stato, inoltre disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Cosa significa tutto ciò’? Significa che ora gli animali godono di riconoscimento a livello costituzionale , nel senso che la loro tutela, come quella dell’ambiente, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. (si rinvia alla lettura dell’articolo “La riforma dell’articolo 9 della Costituzione” del 04/12/24 presente in questa rubrica).

Tale riforma ha reso possibili innanzitutto, le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale (in corso) e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali attraverso le proposte di legge A.C. 30, A.C. 468, A.C. 842, tutt’ora all’esame del Parlamento che prevedono un inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali. Le proposte di legge AC 30 e AC 842 prevedono, inoltre, anche la modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, sostituendo l’attuale formulazione (“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”) con la seguente: “Dei delitti contro gli animali”: in tal modo si intende affermare che oggetto di tutela penale è direttamente l’animale e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per l’animale

Il fatto che, attualmente, ancora gli animali non siano considerati esseri senzienti comporta che, esista, per esempio, una necessità sociale di utilizzazione degli stessi da parte degli umani, tipo la caccia che è considerato tutt’ora uno sport, quindi un divertimento ed una necessità per chi lo pratica, tipo gli allevamenti ai fini della macellazione e quindi del nutrimento, tipo la sperimentazione scientifica, gli zoo.. tutte pratiche che giustificano il loro utilizzo. Se, invece,si cambia prospettiva e vengono considerati senzienti, vuol dire che si riconosce agli stessi la possibilità di provare sentimenti, gioia, dolore, sofferenza, paura etc.. a quel punto non è più possibile utilizzarli ad uso e consumo degli umani, per qualsiasi scopo e soprattutto per sfruttarli economicamente..

Insomma, tale riforma relativa alla protezione della biodiversità e degli animali costituisce l’inizio di una rivoluzione culturale che porterà ad una modifica dello status degli animali, considerati direttamente soggetti di diritto.

C’è, infine da evidenziare che gli attuali reati previsti e perseguiti dal codice penale, compiuti a danno degli animali, se confermati in un processo in capo ad alcuni soggetti, attualmente non garantiscono un’effettiva tutela.. Un primo motivo è che ancora le denunce che vengono fatte sono troppo poche, anche se, a dare, comunque, un forte impulso in tal senso è stato nel 2017 il processo per il cane Angelo, barbaramente ucciso da quattro giovani balordi della provincia di Cosenza, condannati con sentenza definitiva. L’episodio fece molto scalpore e fu seguito dalla stampa sia a livello nazionale che internazionale.

Un secondo motivo è dato dalle attuali norme. Alcuni degli articoli sopra indicati, a seconda del tipo di reati, come pena detentiva, partono da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 18 (per il maltrattamento) e da 4 mesi a 2 anni (per l’uccisione e per il reato previsto dal 1° comma dell’art. 544 quater, cioè spettacoli e manifestazioni vietati).

Cosa significa questo in termini pratici? Significa che sulle pene previste dagli articoli appena citati, si inserisce l’istituto della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cp. Infatti, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Questa può poi risolversi o nell’estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell’attività criminale. Ciò comporta, che, intervenendo tale istituto (anche se a discrezione del giudice, ma in automatico in caso di imputati incensurati), è veramente improbabile che gli eventuali imputati vadano in carcere. Se poi, gli imputati hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni all’epoca del fatto, la sospensione condizionale della pena si applica anche se la pena detentiva inflitta è di 2 anni e mezzo. Ergo, a meno che, le pene previste non si sommino ad altre pene per altri reati o in caso di precedenti penali specifici ( cioè condanne per gli stessi reati) il fatto di scontare la condanna rimane pura teoria.

Si auspica, dunque che le proposte di legge sopra menzionate concludano al più presto il loro iter legislativo e che, in tempi brevi si possa giungere all’inasprimento delle attuali pene per assicurare i responsabili di reati a danno degli animali alla giustizia e finalmente, per mettere l’animale, in quanto tale, al centro della tutela nella formulazione di future norme del codice civile e penale.

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