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“Gentile avvocato, sono divorziata da 9 anni e il mio ex marito paga l’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale  in mio favore. Poiché lui si è sposato di nuovo, ha avuto un figlio e si lamenta delle eccessive spese complessive, potrebbe chiedere al giudice una riduzione della misura dell’assegno di divorzio? Grazie. A. G.”

La normativa specifica di cui all’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970), prevede che il Tribunale “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” stabilisce l’obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all’altro coniuge un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.  Quindi, l’assegno di divorzio viene riconosciuto solo se l’ex coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati o sia nell’impossibilità di fatto di procurarseli per ragioni oggettive, in considerazione delle condizioni economiche e personali dei coniugi, della causa del divorzio e della durata del matrimonio.

Può essere richiesta, ai sensi dell’art. 9 L.898/1970, una rideterminazione dell’assegno se, dopo la sentenza di divorzio, vi siano mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’altro o di entrambi gli ex coniugi, tali da giustificare un aumento, una diminuzione o l’abolizione dell’assegno.

In epoca passata, la giurisprudenza si era orientata nel senso di escludere che la costituzione di una nuova famiglia potesse giustificare una riduzione dell’assegno divorzile ma, più recentemente, si è affermato il principio secondo cui, considerato che dalla costituzione di una nuova famiglia sorgono vincoli solidaristici di mantenimento, sia nei confronti del nuovo partner, sia nei confronti dei figli di quest’ultimo, in base all’art. 143 c.c., ne consegue la necessità di valutare tali fatti, su apposita richiesta, quali circostanze sopravvenute idonee ad una rideterminazione dell’importo dell’assegno divorzile (tra tante, v. sentenza Corte di Cassazione n. 11155/2023: “…in sede di revisione ex l.898 del 1970, art. 9 dell’assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca o la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia da parte dell’obbligato in rapporto alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, considerando che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi, ove ne sia affidatario, il tutto sempre nell’ottica del necessario bilanciamento, rispetto al soggetto obbligato al versamento dell’assegno divorzile, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge”).

Erminia Acri-Avvocato

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