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Le guardie Eco-Zoofile sono previste dall’ordinamento giuridico italiano principalmente in base alle leggi n° 611 del 12 giugno 1913 e n. 189 del 20 luglio 2004 e ad altre leggi statali e regionali a tutela degli animali d’affezione. Sono guardie giurate nominate dal prefetto e si contraddistinguono per la loro peculiarità di relazionarsi solo alle norme di diritto, dispiegando una autonoma attività di vigilanza, poste alle dipendenze funzionali dell’Autorità Giudiziaria.

Le principali associazioni animaliste italiane (come l’Enpa, l’Oipa, la Lav, la Lida, la Leidaa) possiedono un proprio nucleo di guardie eco-zoofile che agisce, al di là delle attività svolte dall’associazione. L’iter necessario per diventare una guardia zoofila è innanzitutto legato alla frequentazione di un corso della durata circa di un anno, con il conseguente superamento di un esame. Successivamente, per poter diventare operativi, è obbligatorio il decreto di nomina da parte del Prefetto territorialmente competente che va rinnovato ogni 2 anni.

Per quanto riguarda il ruolo delle guardie Eco-Zoofile, questo si esplica innanzitutto in una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.

Il servizio cui sono destinate le guardie giurate è riportato sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti. I verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso.

Ciò significa che, quanto affermato dalla guardia (che è un Pubblico Ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza), è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio.

Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire “potere certificativo”.

Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 codice penale, pubblici ufficial.

La legge 20 luglio 2004, n. 189, all’art. 6, 2° comma, attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, le funzioni di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali.

Alla Polizia Giudiziaria compete la repressione dei comportamenti penalmente rilevanti, e nel caso delle guardie zoofile, a perseguire i reati commessi a danno degli animali, come maltrattamento e uccisione.

Nella flagranza di reato, le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitato a nominare un legale di fiducia e, nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro delle cose, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Una volta completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il Pubblico Ministero del reato commesso.

Lo status di pubblico ufficiale

La guardia giurata ecozoofila è Pubblico Ufficiale poiché svolge funzioni di esclusivo interesse pubblico (ambiente, tutela della fauna selvatica e degli animali, ecc.). 

Anche per questo motivo presta un giuramento diverso da quello invece effettuato dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza. 

Le guardie giurate ECOZOOFILE svolgono attività di propria iniziativa, comunicano le notizie di reato, impediscono che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, compiono tutto ciò che è necessario per assicurare le fonti di prova, curano le indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria e pongono in esecuzione misure cautelari dalla stessa emanate (artt. 55, 56 e 57 cpp).

Le Guardie Ecozoofile, inoltre, esercitano di fatto e di diritto la vigilanza venatoria ed ittica.

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