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“Oggi ho ricevuto la conferma che mi è stato concesso l’assegno ordinario di invalidità INPS. La mia domanda: è cumulabile con una rendita Inail, che ho da un anno per le stesse invalidità?”

L’assegno ordinario spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale accertata dal medico legale dell’INPS, che determini una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Inoltre è necessaria l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni (con almeno tre anni di contributi versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione).

Non è una prestazione definitiva: viene concessa per un periodo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.  La prestazione acquista “stabilità” dopo il secondo rinnovo ma, ai sensi dell’art. 9 L 222/84, l’INPS ha facoltà di sottoporre il titolare a revisione dello stato di invalidità e di revocare la prestazione ove ne siano cessati i requisiti.

L’art. 1, comma 43, della Legge n. 355/95 dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, ma qualora l’importo dell’assegno sia superiore alla rendita stessa, viene pagata solo l’eventuale eccedenza.

La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che “L’art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 355, nella parte in cui dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del t.u. delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fino alla concorrenza della rendita stessa, deve essere interpretato nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo e immediato presupposto nell’infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l’attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, con esclusione quindi dei trattamenti di reversibilità di pensioni, come quelle di anzianità o di vecchiaia, originate dal versamento dei contributi e dall’età dell’assicurato, come pure dei trattamenti di reversibilità di pensioni di invalidità o di inabilità liquidati in conseguenza di eventi inabilitanti non sovrapponibili a quelli che hanno dato diritto alla rendita Inail.” (sent. C. Cassazione n. 2165/2004)

Erminia Acri-Avvocato

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