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Gli spazi adiacenti ad edifici condominiali frequentemente sono utilizzati dai condomini per il parcheggio di veicoli, specie di autovetture, anche a prescindere dalla specifica destinazione dell’area per tale uso.

Il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio condominiale, è configurabile in capo ai singoli condomini a determinate condizioni. La legge, infatti, prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art.1120 cod. civ.). Con riferimento all’uso del parco condominiale, salvo diversa regola stabilita dal regolamento condominiale o dall’assemblea condominiale, ogni condomino può utilizzare la parte comune in esame e può, perciò, in linea generale, transitarvi e farvi sostare i veicoli, purchè non limiti o impedisca l’uso degli altri condomini.

Tuttavia, la sosta continuativa di autoveicoli nel cortile condominiale, secondo i giudici, è da ritenere abusiva perchè altera la destinazione comune e lede il pari diritto degli altri condomini a un uso diverso del cortile stesso (sentenza n. 454 del 20/2/74 della Corte di Cassazione). Pertanto, in tale situazione, spetta all’amministratore, che ha il compito di vigilare sul corretto godimento delle parti comuni, agire in giudizio nei confronti dei condomino che abusi nell’uso della parte comune. In caso di inerzia dell’amministratore, il giudizio può essere instaurato da ciascun condomino.

Sono ammissibili, invece, le delibere assembleari di mutamento di destinazione di un’area condominiale in parcheggio, che siano adottate secondo la procedura e con le maggioranze previste dalla disposizione dell’art. 1117-ter cod. civile (ossia col voto favorevole di 4/5 sia dei partecipanti il condominio sia del valore dell’edificio), purché non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non ne alterino il decoro architettonico.


Erminia Acri-Avvocato

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