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L’Amministratore di Sostegno è una figura introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla  Legge n.6/2004, come strumento generale e prioritario di protezione delle persone “prive in tutto o in parte di autonomia” nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Gli antichi istituti dell’Interdizione e dell’Inabilitazione hanno un ruolo meramente residuale, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali il nuovo istituto si riveli “inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario”.

A TUTELA DI CHI E’ PREVISTA?

L’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La categoria dei beneficiari è ampia. Include, a titolo esemplificativo, persone affette da patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, alcolismo, tossicodipendenza; ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

COME RICHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno si promuove con ricorso al Tribunale del luogo in cui la persona da tutelare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso da presentare al giudice devono essere indicati:

– le generalita’ del beneficiario,

– la sua dimora abituale,

– le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: la descrizione delle infermità o menomazioni (con il corredo documentazione sanitaria) che comportino l’impossibilità di provvedere in tutto o in parte ai propri interessi di cura e di buona amministrazione patrimoniale;

– la situazione patrimoniale e reddituale del beneficiario,

– l’indicazione delle attività di sostituzione o di assistenza che potrebbero essere attribuite all’amministratore, con specificazione degli atti che debbano essere compiuti con urgenza;

– il nominativo e il domicilio (solo se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

CHI PUO’ AVVIARE LA PROCEDURA?

  • lo stesso soggetto beneficiario;
  • il coniuge, l’unito civilmente o il convivente;
  • i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali.


La procedura non prevede la necessità di difesa tecnica. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza assistenza di un difensore.

IL PROCEDIMENTO E LA NOMINA

A seguito del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell’udienza in cui “deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.

Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, gli altri soggetti previsti dalla normativa, espletata eventuale CTU, provvede alla nomina con decreto motivato, entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno,
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato,
  • dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Ove sussistano particolari ragioni d’urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, può adottare, anche d’ufficio, prima dell’udienza, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, nominando un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere e riservandosi la conferma al termine della procedura.

LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza o in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può nominare un soggetto terzo di propria fiducia, potendo attingere ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari. 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

IL COMPENSO

L’incarico di amministratore di sostegno è gratuito ma, considerate l’entità del patrimonio e le difficoltà di gestione, il giudice tutelare può riconoscere all’amministratore un’equa indennità, in relazione all’attività svolta, a carico del patrimonio dell’amministrato.

Erminia Acri-Avvocato

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