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L’attuale ordinamento giuridico è caratterizzato da un modello di responsabilità civile basato non soltanto sul criterio di imputazione fondato su colpa/dolo, ma pure su altri criteri che consentano “di riparare il danno trasferendolo ad un responsabile anche senza un giudizio negativo sulla sua condotta o sulla sua colpa”(P. Zatti).

In quest’ottica s’inquadra la responsabilità per cose in custodia prevista dall’articolo 2051 del codice civile, secondo cui il custode è responsabile del danno provocato dalle cose poste sotto la sua custodia a meno che non provi il caso fortuito. Tale norma è applicabile anche al condominio, quale custode delle parti comuni dell’edificio, per i danni generati da queste ultime.

Pertanto, nel caso in cui una persona subisca dei danni derivanti da caduta sulle scale di un edificio condominiale, il condominio è tenuto a risarcirli, a meno che “il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo”, come affermato dalla Corte di Cassazione civile in più occasioni, negando il risarcimento nel caso di caduta dalle scale condominiali bagnate in conseguenza delle operazioni di pulizia o a causa di infiltrazioni di acqua piovana, sulla base della percepibilità dello stato dei luoghi e della prevedibilità dell’evento lesivo (cfr. Cass. civ. n.16607/2008, n.3662/2013).

Quindi, si ritiene che integri caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c. l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno laddove, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (Cass. civ. n. 12895/2016, n.7580/2020).

Erminia Acri-Avvocato

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