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Quando l’assemblea condominiale abbia deciso di iniziare una causa o di difendersi in una causa instaurata contro il condominio, secondo la disposizione dell’art. 1132 codice civile, il condomino può estraniarsi dalla lite condominiale o facendo mettere a verbale la sua volontà durante l’assemblea oppure notificando la stessa per iscritto all’amministratore nel termine di 30 giorni dalla data in cui il condomino ha avuto notizia della delibera dell’assemblea.

La disposizione prevede, a favore del condomino dissenziente, l’esonero dal pagamento di esborsi dovuti nel caso di soccombenza del condominio nel giudizio, ma non anche dal pagamento delle spese di difesa del condominio o dalle spese stragiudiziali. 

Tuttavia, se l’esito della lite è favorevole al condominio e da questo derivi vantaggio anche ai condomini dissenzienti, gli stessi saranno obbligati a partecipare alle spese sostenute, per quella parte che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

La disposizione di cui all’art. 1132 cod. civ.  non trova applicazione nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini perché, come precisato dalla giurisprudenza, in questi casi “la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro”, con la conseguenza che deve essere considerata “nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino”(v. sentenza Corte di Cassazione n. 1629/2018).

Si ritiene che i condomini non possano dissociarsi da tutte le liti, restandone escluse quelle in cui manchi una delibera dell’assemblea (condizione essenziale all’esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite) perché attinenti a materia di competenza dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130 codice civile (v. sentenze Corte di Cassazione n. 2259/1998, n. 12745/2006). 

Erminia Acri-Avvocato