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“Salve avvocato, ho 48 anni e, per gravi patologie, sono stato riconosciuto soggetto portatore di handicap grave, come previsto dalla Legge n. 104/1992. Può chiarirmi se, col verbale L. 104/92, articolo 3 comma 3, posso usufruire dell’esenzione dal bollo auto? Grazie”

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi spetta a condizione che si rientri in una delle seguenti categorie:

  • non vedenti o sordi
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

In proposito, l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 (c.d. decreto “Semplifica Italia”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Pertanto, per fare la domanda di esenzione dal bollo auto, occorre controllare se il verbale di accertamento dello stato di handicap riporta la seguente dicitura: “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5”, necessaria per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste, in favore dei disabili, per il settore auto.

Il beneficio fiscale spetta al portatore di handicap (o invalido) intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo che abbia fiscalmente a carico il portatore di handicap (o invalido), per l’acquisto dei soli veicoli che rientrino nei parametri della normativa di riferimento.

Erminia Acri-Avvocato

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