“Salve, vorrei sapere con che grado di invalidità un invalido ha diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e se perde la pensione in caso di matrimonio. Grazie”
La pensione di reversibilità ai figli maggiorenni spetta solo se risulti che gli stessi erano a carico del genitore, non svolgevano alcuna attività lavorativa, e siano studenti di scuola media superiore tra i 18 e i 21 anni o studenti universitari fino a 26 anni di età; oppure se risulti che erano inabili al momento della scomparsa del genitore, e a carico di quest’ultimo.
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione deve essere riconosciuta dai medici dell’INPS.
Il figlio si considera “a carico del genitore” se, al momento del decesso del genitore, non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l’erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento, di un reddito pari a quello citato aumentato dell’importo dell’indennità stessa).
La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso. Il figlio maggiorenne, al quale tale prestazione sia riconosciuta, non perde il diritto anche se si sposa.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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