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“Salve Avv.to, vorrei sottoporLe un quesito: alla scadenza dell’incarico, l’amministratore di condominio deve restituire tutti i documenti o può trattenere qualcosa se afferma che gli spettano soldi dal condominio? La ringrazio sin da ora. Cordialmente, G. D.

L’incarico di amministratore del condominio è considerato “un ufficio di diritto privato” assimilabile al mandato con rappresentanza, come tale soggetto alle disposizioni sul mandato. Pertanto, sia in base all’art. 1713 cod. civ. sia in base all’art. 1129 co. 8 cod. civ., l’amministratore cessato, per qualunque causa, dalla carica, è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio.

In proposito, la giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che devono essere restituiti tutti i documenti, di qualsiasi natura e provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche se riferiti ad atti e rapporti compresi nei bilanci consuntivi già approvati dall’assemblea e indipendentemente dal periodo di gestione al quale siano riferiti e che l’ex amministratore non può trattenere i documenti inerenti alla gestione neppure ove adduca di essere creditore del condominio per eventuali somme anticipate per conto dello stesso.

L’omissione della consegna, in ogni caso, espone l’ex amministratore alla responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi.

Erminia Acri-Avvocato

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