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L’art.33 della Legge n.104/92 prevede alcune agevolazioni a favore di persone disabili cui sia riconosciuto lo “stato di gravità”. Si tratta in particolare, del diritto a permessi remunerati che spettano ai lavoratori dipendenti per l’assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità.

Tra i soggetti che possono fruire di tali permessi non sono menzionati né i tutori né gli amministratori di sostegno.

La CISL ha inoltrato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro per ottenerne il parere sulla corretta interpretazione dell’art.33, comma 7, della Legge n.104/92 secondo cui il quale le disposizioni che sulla concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”, e, quindi, sulla possibilità di estendere la fruizione dei permessi retribuiti anche ai tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità, prive di genitori o parenti prossimi, che dimostrino di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita quotidiana”.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale, con Risoluzione n.41/2009, si è espresso chiarendo che i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap grave, neppure nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.

Secondo il Ministero la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, e quindi, il tutore o l’amministratore di sostegno, che assista con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave, può ottenere i permessi lavorativi solo se è anche un familiare della persona disabile, compreso tra quelli contemplati dalla legge 104.

Erminia Acri-Avvocato

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