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La comunione legale dei beni tra coniugi non è una comunione ’per quote’ in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, ma una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidamente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione di estranei.

Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non può disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l’inconcepibile effetto di far entrare nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4033 del 19 marzo 2003, in cui si precisa che mentre per i beni immobili e per quelli mobili registrati occorre il consenso dell’altro coniuge per la validità dell’atto di disposizione, per ciò che concerne gli atti di disposizione su tutti gli altri beni diversi, la legge pone soltanto a carico del coniuge che ha effettuato l’atto in questione l’obbligo di ricostituire, su richiesta dell’altro coniuge, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, ove ciò non sia possibile, di pagare l’equivalente del bene.

Pertanto, gli atti di disposizione di beni diversi da quelli immobili e mobili registrati, possono essere compiuti senza il consenso dell’altro coniuge, considerato che la minore rilevanza economica di tali beni costituirebbe soltanto un intralcio alla normale gestione delle attività economiche della famiglia, salvo l’obbligo, all’interno del rapporto coniugale, di ricostituire in via specifica o per equivalente la comunione.

Erminia Acri-Avvocato

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