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La nostra Costituzione -art.36- garantisce ad ogni lavoratore dipendente un giorno di riposo ogni settimana.

Si tratta di un diritto irrinunciabile, la cui mancata concessione, da parte del datore di lavoro, è illecita, e non può essere prevista nè dal contratto collettivo nè dal contratto individuale di lavoro, e neppure dalla legge, in quanto contrastante con la Costituzione.

Il riposo deve avere una durata di 24 ore per ogni settimana di lavoro, ossia ogni 7 giorni, con decorrenza da una mezzanotte all’altra, e deve coincidere, di regola, con la domenica, ma è ammessa la possibilità di spostare il giorno di risposo in un altro giorno, per alcune attività tassativamente previste dalla legge, quali le lavorazioni a ciclo continuo. In questi casi, comunque, spetta al lavoratore un supplemento di paga, considerata la particolare gravosità del lavoro svolto di domenica in relazione alle esigenze familiari e sociali del dipendente.

Soltanto in alcuni casi e per esigenze particolari, la legge prevede la possibilità di ridurre a 12 ore il riposo settimanale, o di frazionarlo, oppure di sospenderlo per un periodo limitato.

Il riposo settimanale va tenuto distinto dalle festività infrasettimanali: in questi giorni il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a percepire la normale retribuzione.

Peraltro, qualora il dipendente lavori in giorni festivi, ha diritto ad una maggiorazione, oltre alla retribuzione giornaliera, ma, come precisato dai giudici, lo svolgimento dell’attività lavorativa durante le festività deve essere limitato ad ipotesi eccezionali.

Erminia Acri-Avvocato

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