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“Egr. avvocato, sono invalido civile all’80% e percepisco una pensione inps. Non lavoro, ma non è sufficiente quello che mi dà lo stato. Se inizio un’attività lavorativa perdo la pensione di invalidità civile? Grazie. Distinti saluti. V. M.”

Il riconoscimento dello stato di invalidità civile spetta a chi, avendo un’età compresa tra i 18 e 65 anni di età, sia affetto da minorazioni congenite o acquisite ed abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente, nonchè ai minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Con grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34%, l’invalido ha diritto solo a prestazioni di carattere socio – assistenziale (ad es. le prestazioni protesiche e ortopediche). Per poter ottenere il riconoscimento delle prestazioni economiche si richiede, invece:

un grado di invalidità di almeno il 74%, per il diritto all’assegno mensile di assistenza;

un grado di invalidità del 100%, per avere diritto alla pensione d’inabilità.

Per l’assegno mensile di assistenza, cui si riferisce il quesito posto dal gentile lettore, occorre, inoltre:

– risultare inoccupati;

– non superare il limite reddituale annuale personale, per il 2018, di € 4.853,29.

L’occupazione non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all’Assegno Mensile di Assistenza purchè l’interessato che presta attività lavorativa abbia un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, e comunque non superi, complessivamente, il limite di reddito personale sopra citato.

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