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“Ho bisogno di un chiarimento circa l’indennità di frequenza che mio figlio percepisce, non avendo compiuto il 18° anno di età. Ho sentito dire che sarebbe prevista anche la tredicesima mensilità sull’indennità di frequenza: posso richiederla ora, anche per gli anni passati?”

L’indennità di frequenza secondo la Legge n.289/90, è concessa ai minori “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” oppure ai minori “con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”, che non dispongano di un reddito annuo personale superiore ai limiti prescritti, ed è subordinata alla “frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” oppure alla frequenza di “scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.13985/08, ha affermato che l’indennità di frequenza in favore dei minori invalidi di anni diciotto, che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990, è da ritenere spettante per tredici mensilità e la tredicesima deve essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso frequentato dal minore. Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione si è espressa in senso contrario, in altre occasioni, affermando che il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990 è attribuito giusto il limite espressamente previsto dall’art. 2, commi 3 e 4, della stessa legge n. 289 del 1990 per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, escludendo, conseguentemente, il diritto a esigere una tredicesima mensilità dell’indennità (sentenza n.16329/09).

In particolare con la sentenza n. n.5308/2017, La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido, riconosciuto dalla L. n.289 del 1990, artr. 1 è attribuito, giusta il limite espressamente previsto dall’art. 2, commi 3 e 4 L. cit., per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, restando non solo escluso il diritto a percepire una tredicesima mensilità dell’indennità, ma perfino eventuale anche il diritto ad ottenerne il pagamento di dodici”.

Erminia Acri- Avvocato

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