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“Io e mio marito vorremmo acquistare una seconda casa e vorremmo che non fosse intestata a me o a lui, ma a nostra figlia, che ha 12 anni. Trattandosi di figlia minore bisogna chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare? A chi verrebbero attribuiti i redditi di questa casa? Grazie. C.V..”

I genitori, in base alle disposizioni di cui all’art.320 cod.civ., rappresentano i figli minori e ne amministrano i beni. I c.d. atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

I c.d. atti eccedenti la ordinaria amministrazione – tra cui: vendere, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali – possono essere compiuti solo per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre, l’art. 324 comma 1 cod. civ. attribuisce ad entrambi i coniugi esercenti la responsabilità genitoriale l’usufrutto sui beni dei figli minori.

Pertanto, l’autorizzazione del giudice tutelare e’ necessaria per intestare un immobile alla figlia minorenne.

Quanto ai redditi dei figli minori, questi sono imputati a ciascuno dei genitori per metà del loro ammontare (art.20 legge n.114/1977).

Erminia Acri-Avvocato

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