“Buongiorno, ho un figlio disabile, del quale mi occupo a tempo pieno. Poiché lavoro in una ditta privata con contratto a tempo determinato, e mio figlio, che ha 19 anni e non abita con me, posso avere il congedo retribuito di due anni?”
Il congedo straordinario retribuito per assistere i figli disabili (Legge n.388/2000), ha la durata di due anni complessivamente per i due genitori; pertanto, non possono fruirne contemporaneamente la madre e il padre, ma alternativamente.
Il congedo retribuito spetta ai genitori lavoratori dipendenti, anche se a tempo determinato, per il figlio portatore di handicap grave, non necessariamente minore, che non sia coniugato o non conviva con il coniuge, che non svolga attività lavorativa e che non sia ricoverato a tempo pieno.
Il genitore non convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave può usufruire del beneficio purchè dimostri che l’assistenza prestata abbia i caratteri dell’esclusività e della sistematicità.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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