Posted on

<<Buongiorno, potrebbe aiutarmi a dirimere una questione di passo carrabile? E’ vero che bisogna pagare la tassa anche se si ha un semplice accesso sulla strada pubblica, senza aver apportato alcuna modifica al marciapiedi? C. P.>>

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, definisce il concetto di passo carraio precisando che sono sottoposte a tassazione soltanto le occupazioni derivanti da un intervento visibile sulla sede stradale e tale da agevolare l’accesso alla proprietà privata.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, l’imposizione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, mediante passo carraio, riguarda non solo i casi in cui è realizzata la modifica con manufatti del marciapiedi del piano stradale, ma anche quando sono attuati nel marciapiedi appositi intervalli idonei a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata, perché il dislivello – o comunque l’interruzione del marciapiedi in corrispondenza del passo carrabile – identifica in modo permanente e visibile la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale. (Cassazione civile, sez. trib., n. 4293/07).

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, come pure le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico e quelle sottostanti. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune (art. 38 D.Lgs 507/1993). La tassa è dovuta in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico (art. 39 D.Lgs 507/1993)”.(Cassazione civile , sez. trib. , 29/07/2009 , n. 17591)

Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *