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Il comodato è definito come il contratto, essenzialmente gratuito, con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine stabilito o, in mancanza di termine o di usi, quando se ne è servito in conformità ai patti contrattuali oppure non appena il comodante gliene faccia richiesta (codice civile, articoli 1803 e seguenti).

Riguardo alla durata, se non è stabilito il termine finale e la concessione deve intendersi a tempo indeterminato, si parla di comodato “precario”, ai sensi dell’art.1810 codice civile. In tale ipotesi, il comodatario è tenuto a restituire la cosa quando la richieda il comodante, che può anche esigerla immediatamente, salvo necessità di stabilire comunque un termine per la restituzione in considerazione della natura della prestazione o per il modo o il luogo dell’esecuzione (ad esempio, in caso di comodato di immobile ad uso di abitazione, quando il comodatario abbia bisogno di una congrua proroga per trovare un altro alloggio). In ogni caso, ai sensi dell’art. 1809 codice civile, se, durante il termine pattuito oppure, in sua mancanza, prima che il comodatario cessi di servirsi della cosa, sopravviene un’imprevista e urgente necessità del comodante, quest’ultimo può pretendere la restituzione immediata del bene.

E’ ammissibile, secondo la giurisprudenza, un comodato di un immobile “vita natural durante”, ossia per tutta la vita del comodatario, trattandosi comunque di un contratto a termine di cui è certo l'”an” e incerto il “quando”, salvo il diritto di recesso del comodante nei casi previsti dal codice civile -articoli 1804, 1811 e 1809- (sentenza Cassazione civile n. 21059/2004).

In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.8548/2008, “È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione………. trattandosi di un contratto a termine (per tutta la vita del comodatario), di cui è certo l’an e incerto il quando, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il predetto termine di durata, nonostante che, in pendenza di questo, sia avvenuto il decesso del comodante, salvo il diritto degli eredi del comodante di recedere nei casi previsti dagli art. 1804, comma 3, 1809, comma 2, e 1811 c.c”

Erminia Acri-Avvocato