Posted on

Può dirmi se c’è un limite di tempo entro cui presentare in banca un assegno bancario per depositarlo sul proprio conto corrente oppure per incassarlo?”

L’assegno bancario è pagabile a vista e, secondo il Regio Decreto 21/12/1933 n.1736, deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini dalla data di emissione:

– 8 giorni, se e’ pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso

– 15 giorni, se è pagabile in un comune diverso

– 20 giorni, se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione

– 60 giorni, se è pagabile in una nazione di diverso continente.


La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento, però, ai sensi dell’art. 35 del citato Regio Decreto, colui che ha emesso l’assegno può disporre la revoca dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione, e non si potrà procedere al protesto in quanto oltrepassati i termini di presentazione all’incasso.

Comunque, anche in caso di revoca dell’ordine di pagamento, il portatore può sempre e comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento, nel termine di prescrizione di sei mesi dal termine di presentazione all’incasso, che è interrotto da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento.


Trascorso il suddetto termine di prescrizione di 6 mesi, l’assegno, privo di valore cartolare, può essere fatto valere dal prenditore come prova documentale del suo credito, derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno.

Erminia Acri-Avvocato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *