“Domanda: ho avuto un appartamento in eredità da mia madre. Poichè sono in comunione dei beni con mio marito, quell’appartamento è comune? E se lo vendo per comprarne un altro, quello che comprerò diventerà comune? Grazie. B.P.”
La nostra legislazione prevede che costituiscono oggetto della comunione i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, salvo alcune eccezioni, relative ai beni “personali”, espressamente previste dalla legge.
Dal regime della comunione sono sottratti i beni ricevuti in eredità, stante la norma dell’art.179 del codice civile lettera b), che esclude dalla comunione <<i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o succcessione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione>>.
Pertanto, anche in caso di vendita di un bene ricevuto in eredità e di acquisto, col denaro ricavato, di altro bene, quest’ultimo è escluso dalla comunione legale, resta di carattere personale, ma nel contratto di compravendita occorre specificare che il denaro è frutto della vendita di un immobile ereditato.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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