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 I mezzi di polizia e di soccorso in genere sono esonerati dall’osservanza delle normali prescrizioni di circolazione?

Il Codice della Strada, all’art. 177 comma 1°, prevede che “L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto…… è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti…..”

Lo stesso art. 177, inoltre, stabilisce che “I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.”

Ciò vuol dire che il Legislatore ha inteso attribuire ai conducenti dei mezzi di polizia e in genere di soccorso la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, senza esonerarli, però, dall’osservanza delle norme di prudenza e di cautela, allo scopo di evitare l’insorgere di condizioni di rischio per gli utenti della strada.

In proposito, la giurisprudenza ha costantemente confermato l’indirizzo secondo cui anche nei casi di veicoli impegnati in servizi urgenti di istituto, l’art. 177, comma 2, C.d.S., pur autorizzando il conducente di detto mezzo – qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le regole sulla circolazione stradale, non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, non essendo  autorizzato a creare ingiustificate situazioni di pericolo per altre persone.

“Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente di intervento o di pronto soccorso e con l’azionamento delle sirene, non deve anteporre il proprio diritto di urgenza o di precedenza alla sicurezza e alla vita degli utenti della strada, sicché è tenuto a contemperarlo con l’esigenza di non nuocere gravemente agli altri, attentandone l’integrità fisica. Una responsabilità del suddetto conducente può, peraltro, ricorrere per la violazione di questo dovere solo nel caso in cui essa sia concretamente riconducibile ad una condotta omissiva o fattiva del medesimo, tale da configurare concausa o fattore determinante dell’incidente”. (sentenza Cassazione civ. n. 21402/2022)

Erminia Acri-Avvocato