“Salve, un figlio che assiste il genitore disabile (Legge 104) può chiedere di essere trasferito in una sede più vicina all’abitazione del genitore, anche se non convive con il congiunto che comunque assiste?”
La Legge n.104/1992, prevede delle agevolazioni, nella scelta e nel trasferimento della sede di lavoro, per il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile.
L’obbligo della convivenza con il disabile è stato eliminato dalla Legge n.53/2000, mentre è necessario che il soggetto bisognoso di assistenza sia handicappato in condizioni di gravità ai sensi dell’art.3, 3°comma, Legge 194/1992, e sia parente o affine entro il terzo grado del lavoratore interessato. Inoltre, deve essere dimostrato con idonea documentazione che l’assistenza è fornita in modo continuativo e in via esclusiva.

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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