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I tanti avvenimenti giudiziari che si susseguono, determinano (con più o meno scalpore)una miriade di valutazioni da parte di politici, di organi di stampa, di giuristi, di fronte alle quali il comune cittadino avverte un disorientamento che si riflette, in definitiva, in una marcata accentuazione delle diversità politiche , o, meglio, ideologiche, in cui ciascuno di noi si rivede; ma fra tante valutazioni, quella che più di tutte risalta è l’espressione “le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano”: orbene, qui si vuole, sommessamente, definire il concetto di popolo e quali siano le potestà che la Carta Costituzionale riserva ai cittadini.

In qualsiasi testo di diritto costituzionale, allorché si definisce il concetto di popolo, quest’ultimo è inquadrato come uno dei tre elementi fondamentali e necessari, atti a costituire una struttura statuale, unitamente agli altri due: territorio e sovranità.

Quindi, per “popolo ” si intende l’insieme dei cittadini, riconosciuti tali perché destinatari di diritti e doveri; e fra i primi, il più importante lo si ricava dal secondo comma dell’art. 1 della Costituzione: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; il che sta a significare che la potestà popolare non è esclusiva di una sola classe sociale, come auspicava l’ideologia comunista-marxista.

Né, d’altra parte si può immaginare che ogni cittadino partecipi direttamente all’amministrazione complessiva dello Stato, cioè, non è concepibile una forma di amministrazione ” diretta ” dello Stato; in tale visione di civiltà giuridica, non è nemmeno attuabile che la potestà statuale sia concentrata nelle mani di una sola persona o di un solo organo; lo aveva auspicato Carlo di Secondat, barone di MONTESQUIEU e, prima ancora, la civiltà ateniese del VI secolo a. C. quando, Socrate e Platone, auspicavano che il potere, nella città-stato di Atene, dovesse essere assegnato agli ” Aristoi “, cioè ai cittadini migliori, i soli capaci di garantire al meglio i diritti dei singoli.

E nacque la democrazia, la cui manifestazione pratica si esprimeva e si esaltava attraverso l’esercizio del voto; e il voto, meglio, l’esercizio delle scelte politiche non può che spettare ai cittadini degni di questa qualifica, escludendo, però, dal corpo elettorale gli incapaci (ai quali bisogna garantire una vita dignitosa e tutelarli per le loro difficoltà psico-fisiche ), gli indegni, riconosciuti come tali dalle sentenze giurisdizionali e quanti non siano nelle condizioni culturali di compiere scelte politiche.

E quest’ultima valutazione potrebbe suscitare grosse note di protesta.

Ma chi scrive ritiene che la cultura in genere sia il viatico necessario per valutare la realtà in cui ognuno vive: infatti, come non è ammissibile, ad esempio, che l’abilitazione alla guida di un autoveicolo sia disposta da un semplice comitato di cittadini, o che un giudizio valutativo degli studi sia di competenza di soli genitori, o che la funzione di giudice possa essere affidata al vecchio saggio del quartiere, allo stesso modo l’esercizio dell’elettorato attivo deve essere affidato a quanti, uomini e donne, proprio perché forgiati e resi liberi dal sapere, siano in grado di scegliere quei rappresentanti capaci di svolgere l’alto compito dell’amministrazione della città, della provincia, della regione e dello Stato, facendo strame dei tanti incapaci ed ignoranti ai quali il clan e la fortuna potrebbero spianare una strada che poco ha di onorevole.

Giuseppe Chiaia (Preside )

P.S. Questo articolo è stato pubblicato, per la prima volta, il 18.10.2003

Abbiamo pensato di riproporlo e di specificarne la data, solo alla fine. Sono trascorsi 17 anni. Lo avreste mai detto?