Il concetto di famiglia si è andato trasformando da un modello di famiglia di tipo patriarcale caratterizzato da un pater familias cui era riconosciuta un’autorità sui propri discendenti, ad un modello di famiglia di tipo mononucleare – formata da padre, madre e figli – dal quale i nonni erano quasi esclusi. Allo stato attuale, però, stante la necessità dei genitori di riuscire a conciliare le esigenze lavorative e di realizzazione personale con la gestione della famiglia in senso lato, ed il gran numero di famiglie in crisi, i nonni sono tornati a svolgere un ruolo importante nell’educazione e nella crescita dei minori.
Conseguentemente, negli ultimi anni, si è registrato un ricorso sempre più frequente, da parte dei nonni, alla tutela giudiziaria per ottenere il riconoscimento del “diritto” di incontrare con abitualità i nipoti, sopratutto nelle situazioni in cui ciò è reso difficile dalla separazione tra i coniugi. In proposito la giurisprudenza, pur non riconoscendo un vero e proprio diritto dei nonni di frequentare i loro nipoti, in mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso, prima della Legge n.54/2006, si era orientata nel senso di accogliere le richieste dei nonni in considerazione dell’interesse del minore a mantenere un rapporto relazionale ed affettivo tra nonno e nipote, salvo in quei casi in cui venisse provato che da tale frequentazione derivasse un danno per lo sviluppo psicologico o fisico del minore.
La riforma introdotta con la Legge n.54/2006 ha recepito l’orientamento della giurisprudenza, stabilendo nell’articolo 155 codice civile (riformulato) che <<Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>. Pertanto, i genitori non possono vietare la frequentazione tra nonni e nipoti, a meno che non dimostrino che ciò sia pregiudizievole per l’educazione dei minori, ed il diritto dei nonni – e di tutti i parenti – a mantenere un rapporto con i nipoti trova tutela sempre se e nella misura in cui coincide con l’interesse dei figli minori ad un’armonica crescita psicologica e culturale, essendone considerato un aspetto essenziale la frequentazione dei nonni per la rilevanza dei sentimenti affettivi collegati ai più stretti vincoli di sangue.
Bibliografia:
– Minori e famiglia. Quali diritti?, di Graulich M. (cur.) Pudumai Doss J. (cur.) edito da LAS, 2012
– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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