“Io e mio marito siamo disoccupati, lavoriamo saltuariamente, ed abbiamo difficoltà a provvedere al mantenimento di nostro figlio. Possiamo pretendere un aiuto economico dai nostri genitori?”
La disposizione dell’art. 148 codice civile, nel testo modificato dalla riforma del diritto di famiglia, sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.
Pertanto, l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori, ma se questi ultimi non sono in grado di assicurare l’adeguato sostentamento alimentare ai figli, devono pensarci gli ascendenti prossimi, ossia i nonni, nella maggior parte dei casi. Ciò, però , non esonera dall’assolvimento dell’obbligo alimentare il genitore che è grado di adempiervi anche sporadicamente o per una minima parte.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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