Posted on

“Gentile avvocato, sto per divorziare e mi è stato proposto, dal legale del mio ex marito, un assegno di divorzio ’una tantum’. Cos’è? Non potrò avere più un assegno mensile? Grazie. Cordiali saluti. B.N.”

Requisito necessario per il riconoscimento del diritto all’assegno è la mancanza di ’mezzi adeguati ’o l’impossibilità di procurarseli ’per ragioni oggettive’. Infatti, la legge n.898/70, art.5, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Tuttavia, lo stesso art. 5, al comma 8, prevede che “su accordo delle parti” la corresponsione può avvenire in unica soluzione purchè questa sia ritenuta equa dal Tribunale, e che in caso di liquidazione cumulativa di quanto dovuto a titolo di assegno divorzile, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Pertanto, l’assegno una tantum determina definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *