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Nel caso di parcheggio abusivo di veicoli nel cortile condominiale, trattandosi di area privata, le autorità competenti, quali vigili urbani, non possono intervenire per l’eventuale rimozione del veicolo.

La legittimità del ricorso del Condominio alla stipulazione di contratti con imprese di rimozione, incaricate di provvedere all’apprensione dei veicoli parcheggiati in spazi condominiali senza titolo, nonchè al trasporto e deposito degli stessi in spazi custoditi, è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza, non univoche. Infatti, talvolta si è riconosciuta al Condominio la facoltà di dare in appalto a società private la rimozione forzata di veicoli in sosta nel cortile condominiale, in presenza di cartelli con l’indicazione “divieto di sosta, rimozione forzata” nonché della società appaltatrice del servizio di rimozione e del luogo di deposito; in altri casi, invece, la rimozione forzata dei veicoli da aree di proprietà privata è stata ritenuta una forma arbitraria di autotutela.

Non si ritiene, invece, legittimo l’incarico conferito da un singolo condòmino per la rimozione di un autoveicolo parcheggiato nel cortile condominiale, considerato che il condòmino è privo di legittimazione a stipulare il contratto per la rimozione del veicolo in area comune, nel suo esclusivo interesse, a differenza dell’amministratore, che agisce nell’interesse della collettività condominiale, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3180/2011: “Il singolo condomino è privo di legittimazione a stipulare con una società di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, un contratto per la rimozione di autovettura parcheggiata nel cortile condominiale. L’incarico per l’intervento deve essere conferito dall’amministratore nell’interesse della collettività condominiale.” Pertanto, occorre agire legalmente per ottenere un’autorizzazione dal giudice competente al fine della rimozione del veicolo.

Erminia Acri-Avvocato

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