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Spigolature e riflessioni per avere le idee più chiare.


 

  • Cos’è la famiglia?

La legge non dà una definizione di famiglia. Infatti, la Costituzione (art.29) riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ciò vuol dire che il nostro ordinamento ha accolto l’idea di famiglia come gruppo sociale, naturale, che esiste prima ed indipendentemente dalla legge, in cui si realizzano gli interessi essenziali della persona (l’assistenza e la cura della persona), e che ha rilevanza giuridica solo se la convivenza è basata sul vincolo del matrimonio. Peraltro, essendo la famiglia una società naturale, lo Stato non può interferire nel libero svolgimento della vita familiare se non per alcuni aspetti, soprattutto quelli economici.

  • Qual è, oggi, il modello di famiglia?


Il modello della famiglia si è formato passando da quello patriarcale (un gruppo di grandi dimensioni che comprendeva genitori, figli, nipoti ed altri parenti) a quello nucleare, che comprende i coniugi e i loro figli. Inoltre si è passati da un regime autoritario, che conferiva al marito la gestione familiare, all’attribuzione di pari poteri ai coniugi.

  • Quanti tipi di famiglia esistono?


Esistono due tipi di famiglia: la famiglia cosiddetta legittima, cioè quella fondata sul matrimonio – che è l’atto con cui un uomo ed una donna si impegnano ad una convivenza stabile ed al reciproco aiuto -, e la famiglia di fatto.

Il nostro ordinamento giuridico privilegia la famiglia legittima, che è l’unica riconosciuta dall’art.29 della Costituzione,
rispetto alla famiglia di fatto – sempre più diffusa – che
individua sia la convivenza di una coppia non sposata, sia la coppia
sposata col solo matrimonio religioso privo di effetti civili, sia la
famiglia formata da un genitore e dai figli dello stesso.

La
famiglia non fondata sul matrimonio, non più riprovata dalla
coscienza sociale, per avere rilevanza giuridica, come precisato
dalla Corte di Cassazione, deve avere il carattere di stabilità
del rapporto, che dà certezza al rapporto stesso. Tuttavia,
questa forma di convivenza, nonostante le proposte di legge dirette a
regolare in modo completo le unioni di fatto, includendovi anche la
convivenza tra soggetti dello stesso sesso – sulla scia di altri
Paesi europei -, continua a ricevere una tutela parziale e limitata,
innanzitutto come formazione sociale in cui gli individui esprimono
la loro personalità, secondo l’articolo 2 della Costituzione.

Valutazioni psicologiche

La famiglia rappresenta un insieme di persone unito affettivamente da legami ed interessi. Differisce dall’unione di coppia per la presenza di figli. Si determina, in maniera corretta, a condizione che durante il periodo di relazione di coppia (fidanzamento) ci sia stata un’evoluzione maturativa di entrambi i partner, al punto tale da decidere di rinunciare a parte della propria autonomia individuale in cambio di vantaggi oggettivi: integrazione fra l’uomo e la donna (con conseguente realizzazione di dialoghi costruttivi, affettivi e “intimi”); concretizzazione di un rapporto flessibile, autorevole e responsabile fra genitori e figli; determinazione di un buon “focolare” domestico in cui rifugiarsi nei momenti di difficoltà e da cui partire…alla volta della propria autoaffermazione.

 


Erminia Acri – Avvocato


Giorgio Marchese – Medico Psicoterapeuta