Questo è il dilemma.
Forse un po’ l’uno ed un po’ l’altro, fatto sta che a distanza di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto Bersani, molti istituti di credito ancora non si sono adeguati alle nuove regole riguardanti la chiusura del conto corrente e le modifiche unilaterali delle condizioni del contratto, miranti, le prime ad aumentare la concorrenza tra i vari istituti e le seconde, il livello di trasparenza nelle comunicazioni tra le parti. In merito al primo punto, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto con la banca senza spese e penalità. Ciò non vale solo per il conto corrente ma anche per tutti i contratti a tempo indeterminato, come per esempio il deposito, il deposito titoli, l’apertura di credito, il bancomat e la carta di credito. Il divieto di accollare al cliente questo tipo di costi, riguarda non solo le “spese di chiusura”, ma anche quelle legate a servizi aggiuntivi svolti dalla banca in occasione dell’estinzione del rapporto, come il costo per il trasferimento dei titoli e dei titoli esteri in caso di cambio di istituto. Tutte queste voci rappresentavano un ostacolo al passaggio da una banca all’altra da parte del correntista che, diversamente con il decreto Bersani, è chiamato a rimborsare solo le spese effettivamente sostenute, documentate e previste nel contratto. In caso di modifiche del contratto, i tassi, i prezzi e le altre condizioni posso essere modificati solo in presenza di un giustificato motivo, tipo il mancato pagamento di rate di un prestito o di un mutuo da parte del cliente o dovute a fattori che incidono sulle condizioni economiche generali con effetti sui costi operativi delle banche. Comunque sia, il cliente deve essere sempre informato in modo da valutare la regolarità, tenendo conto che queste variazioni unilaterali stabilite dagli istituti si possono applicare solo ai contratti a tempo indeterminato rientranti nell’attività svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari e dagli operatori che esercitano il credito al consumo (prestiti personali, carte di credito, bancomat etc..). E’ evidente che da tali cambiamenti non può discendere l’introduzione di nuove clausole nel contratto.
Se la banca non rispetta le nuove regole ed in generale in caso di controversie, per prima cosa si deve presentare reclamo per iscritto con racc/ar o con il deposito dello stesso all’ufficio reclami dell’istituto che deve evadere gratuitamente la richiesta entro 60 gg. Se la risposta non soddisfa il consumatore, si può ricorrere all’Ombudsman Bancario che è un organo collegiale composto da 5 membri con sede a Roma in via delle Botteghe Oscure, 46. L’organismo collegiale, legato all’ABI, è preposto a risolvere, sempre gratuitamente, le vertenze tra le banche e i clienti.
Un’altra strada da percorrere è quella dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, è bene tener presente che i comportamenti anticoncorrenziali delle banche possono essere segnalati all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con sede a Roma in piazza Verdi 6/A.
Ma al di là di queste novità legislative, nei rapporti con le banche sono tanti i diritti riconosciuti ai consumatori e da questi, purtroppo ignorati.
E’ bene infatti sapere che:
- Prima della conclusione di qualsiasi contratto si ha diritto ad una copia completa del testo, per un’attenta valutazione dello stesso, senza che ciò impegni né la banca né tantomeno il cliente;
- Alla stipula del contratto si ha diritto ad una copia, che include il documento di sintesi, cioè il riepilogo delle condizioni economiche e contrattuali;
- Si ha diritto a ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti in essere;
- Si ha diritto ad essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- Si ha diritto a recedere dal contratto in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta, senza penalità ed alle condizioni precedentemente praticate;
- E’ necessaria l’approvazione specifica delle clausole contrattuali che siano sfavorevoli al cliente;
- Sono nulle le clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge.
In particolare, per i contratti di credito al consumo, il cliente in qualità di consumatore ha diritto di adempiere anticipatamente o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, compreso un compenso, se contrattualmente previsto e comunque non superiore all’1% del capitale residuo.
Maria Cipparrone

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.