Posted on

” Sono proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina costituita da due soli appartamenti sovrapposti e con ingressi indipendenti. Sopra il mio appartamento c’è un sottotetto, non accatastato, a cui si accede solo da una scala che il vecchio proprietario ha fatto partire dalla mia cucina. Il sottotetto di chi è?”

La proprietà del sottotetto si determina dal titolo, in mancanza, in base alla disciplina dell’art. 1117 cod. civ. (come modificato dalla legge di riforma in materia di condominio entrata in  vigore il 18 giugno 2013) è di proprietà  comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio il sottotetto destinato, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune mentre, ove sia costituito da un vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’appartamento dell’ultimo piano, deve considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano quale pertinenza dello stesso.

Come affermato da costante giurisprudenza, soltanto se “non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorietà supposto dall’art. 1117 c.c., tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, giacchè lo stesso sottotetto assolve all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento. La proprietà del sottotetto si determina, dunque, in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto” (v. sentenza Corte di Cassazione n. 3860/2020).

Pertanto, nel caso esposto dalla lettrice, se nulla risulta dal titolo e non v’è altra destinazione, per come è strutturato, questo vano appare quale pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano e, quindi, di sua proprietà esclusiva.

Erminia Acri-Avvocato