Il sottotetto è una parte comune o appartiene al proprietario dell’ultimo piano?
” Sono proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina costituita da due soli appartamenti sovrapposti e con ingressi indipendenti. Sopra il mio appartamento c’è un sottotetto, non accatastato, a cui si accede solo da una scala che il vecchio proprietario ha fatto partire dalla mia cucina. Il sottotetto di chi è?”
Il sottotetto non è indicato tra le parti comuni dell’edificio, perciò l’appartenenza dello stesso si determina in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
In particolare i giudici hanno avuto occasione di precisare che, ove il sottotetto sia costituito da un vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’appartamento dell’ultimo piano, esso deve considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell’ultimo piano quale pertinenza dello stesso, mentre deve essere considerato di proprietà comune se è utilizzabile, anche solo potenzialmente, da parte di tutti i condomini.
Pertanto, nel suo caso, se nulla risulta dal titolo e non v’è altra destinazione, per come è strutturato, questo vano appare quale pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano e, quindi, di sua proprietà esclusiva.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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