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Le riflessioni di un nostro affezionato lettore.

Riportano le cronaca che 6,forse 7,persone hanno perso la vita il 17-7-04 in uno spaventoso incidente avvenuto sulla “bretella” della A1 tra Fiano e San Cesareo. Una ventina i feriti. Il maxi-tamponamento sarebbe stato causato da una nuvola di fumo che improvvisamente ha invaso la carreggiata: un camion si è ribaltato ed è stato investito da un secondo autoarticolato che ha immediatamente preso fuoco.Che il fuoco divampi in caso d’incidente è tutt’altro che infrequente; sono frequenti anche incidenti nei quali i veicoli cadono in acqua, quelli ove sono coinvolti motoveicoli,casi nei quali è urgente allontanarsi dal veicolo.Questi casi,in apparenza non sono accomunati da fattori strutturali,se non quello d’essere incidenti connessi alla circolazione stradale,la quale è regolata dal Codice della strada.E il rispetto del codice, in queste circostanze, costa spesso la vita,o l’integrità. Ma queste norme del codice sono legittime? Sembra proprio di no. Ora l’argomento è recepito anche dal Giudice di pace di Viterbo(e recensione favorevole del giurista, Avv. Vito Amendolagine),che con Ordinanza del 1-10-03, ha investito la Corte Costituzionale della < “ritenuta illegittimità costituzionale dell’articolo 172 codice della strada, rilevandone la violazione dei seguenti articoli della Costituzione della Repubblica:-articolo 2, in quanto tale, là dove la Costituzione riconosce l’esistenza dei diritti inviolabili dell’uomo e lo sviluppo della sua personalità, essi sono tarpati e violati dalla decisione altrui, irrazionale, di doversi legare al mezzo di trasporto; – articolo 3, in quanto l’imporre il soffocante obbligo delle cinture solo ad alcuni, viola il principio di eguaglianza: ne sono esentate infatti varie categorie di cittadini, a cui, si riconosce, la cintura di sicurezza sarebbe di danno oltre che di fastidio, riconoscendo con ciò tale sua potenzialità;- articolo 13, per cui la libertà personale è inviolabile: non è lecito imporre al cittadino ciò che costituisce il suo diritto di autodeterminazione, e che concerne lui solo e la sua personalità;- articolo 32.2, ove essa impone il rispetto della persona umana,e dunque la dignità delle sue scelte e delle decisioni che concernono essa sola;- quanto alla Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo (legge 848/55), l’articolo 8, per cui “Toute personne a droit au respect de sa vie priveè… Il ne peut y avoir ingéremce d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit…”, mentre una imposizione di uso di cinture di sicurezza viola il rispetto alla vita privata;- quanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,proclamata dall’Assemblea delle Nazioni unite (di cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948, all’articolo 29, lettera 2): “ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri…”.”Il Giudice osserva ancora” L’eccezione di illegittimità costituzionale posta dal ricorrente merita certamente attenzione:per il principio di ragionevolezza che deve informare le leggi, principio generale e primordiale, ancor più evidentemente leso là dove, con la novità della “patente a punti”, il mancato uso delle cinture è colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la sanzione ulteriore,giusta il decreto legge 151/03, confermato dalla legge di conversione 214/2003, della sospensione della patente per quindici giorni in caso di reiterazione, di più dunque di varie altre più rilevanti fattispecie (per esempio per la retromarcia in autostrada, l’inversione di marcia in curva, circolare contromano, mancato fermo dopo aver provocato un incidente, è prevista la sola penalità di 4 punti).L’uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo deve far parte, alla luce dei principi costituzionali delle democrazie, della discrezionalità personale, non potendosi tornare al sistema dittatoriale contro cui si sono sacrificate così tante vite di idealisti.”>Ebbene,che essere legati a cinture sia di sicuro danno in caso d’incendio,imminente pericolo di tamponamento, caduta in acqua,minacce alla persona,è di lapalissiana evidenza,ma è cosa nota,e molto poco divulgata, che anche molti incidenti accadono a motociclisti a cagione di non completa e distorta percezione del contesto postero laterale del traffico, dovuta alla presenza del casco…obbligatorio.Per tutti questi motivi c’è da augurarsi che la Corte costituzionale dichiari urgentemente l’illegittimità di queste norme,restituendo al cittadino le sue libertà e la sua dignità,anche e soprattutto nelle scelte problematiche.

Francesco Battaglia