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Ovvero: nessun “giallo”, ormai, nel piatto.



Finalmente in vigore i regolamenti CE 1829-1830/2003 che rendono obbligatoria, nelle etichette, l’indicazione degli Organismi Genticamente Modificati, in modo da consentire ai Consumatori una scelta consapevole su cosa portare a tavola.

La nuova normativa sulla rintracciabilità ed etichettatura prevede l’obbligo per gli operatori del settore alimentare, in caso di utilizzazione e/o manipolazione di prodotti GM, di trasmettere e conservare informazioni in ogni fase dell’immissione sul mercato. Tali informazioni devono essere trasmesse in tutta la catena commerciale ed essere conservate per 5 anni.

La rintracciabilità è utile per seguire i movimenti dei prodotti GM per tutta la catena di produzione e distribuzione e ciò saràpossibile attraverso etichette accurate contenenti un codice di identificazione dei prodotti a partire dalle sementi.

L’obbligo dell’etichettatura riguarda tutti gli alimenti a partire da OGM e loro ingredienti, oltre a tutti i mangimi GM.


Sfuggono all’obbligatorietà dell’etichettatura quei prodotti la cui presenza di materiale GM si trova al di sotto dello 0,9% e di cui è dimostrabile la natura accidentale e tecnicamente inevitabile.

Per quanto riguarda la presenza accidentale di OGM, non ancora autorizzati negli alimenti o nei mangimi, i nuovi regolamenti stabiliscono una soglia dello 0,5%, a patto che si tratti di varietà che hanno ricevuto una valutazione scientifica di rischio favorevole da parte dell’UE, anche se non l’autorizzazione completa.


Maria Cipparrone ( avvocato )
Laura Trocino ( praticante avvocato )