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Una innovativa sentenza della Cassazione ha riconosciuto al disoccupato il risarcimento del danno da perdita di chance lavorative.

Chi abbia subìto un incidente stradale può azionare il diritto al risarcimento del danno, sia per i danni alle cose sia per i danni alla persona.

Il risarcimento del danno alla persona comprende sempre le spese di cura ed il cosiddetto danno biologico, che può essere definito come la perdita – totale o parziale – del bene della salute; ma può comprendere anche il risarcimento del danno morale, che consiste nella sofferenza psicologica che l’infortunato ha dovuto patire, ed il risarcimento del danno alla capacità lavorativa.

Con riferimento al risarcimento del danno alla capacità lavorativa, ci si chiede se esso spetti anche al soggetto disoccupato. Infatti, trattandosi di persona priva di reddito lavorativo al momento dell’infortunio, certamente è da escludere il danno da inabilità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – in futuroinciderà sulla capacità di guadagno dell’infortunato, nel momento in cui lo stesso inizierà un’attività lavorativa remunerata, salvo l’ipotesi in cui si tratti di “disoccupazione volontaria”, cioè di scelta cosciente di rifiuto del lavoro.



Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 17 dicembre 2003 n. 18945, precisando che, per ottenere il risarcimento per la perdita di chance lavorative e ritardato inserimento nel mondo del lavoro, occorre provare “la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.

Erminia Acri-Avvocato