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Il proprietario che si accinge a costruire una veranda sul proprio balcone o sulla terrazza, spesso, non ha chiarezza sulle norme urbanistiche e civilistiche da rispettare. Principalmente ci si chiede: occorre la concessione edilizia per l’apposizione di una veranda sul terrazzino del proprio appartamento, sito in un condominio?  È necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini?

In base al Regolamento Edilizio Unico, per veranda si intende “un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.

Come precisato in più occasioni dalla giurisprudenza, “la realizzazione di manufatti uniti ad un immobile principale – nella fattispecie una veranda chiusa – che determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile, non rientrano tra le opere minori soggette a dichiarazione di inizio attività, ma sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/07/2021, n.5023).

Pertanto, la realizzazione di una veranda necessita del permesso di costruire rilasciato dal competente Comune.

Non è, invece, richiesta, la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale (ma occorre informare l’amministratore), salvo diversa disposizione del regolamento contrattuale del condominio, purchè l’opera rispetti il decoro architettonico e la sicurezza strutturale dell’’edificio.

Occorre tenere presente, altresì, che la chiusura del balcone o terrazzo in veranda potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali (se l’alterazione superi il quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare).  

Erminia Acri-Avvocato

 

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