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Sosta abusiva nel cortile condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 giugno 2011



Il singolo condomino puō far rimuovere il veicolo col carro attrezzi?



La legittimità del ricorso del Condominio alla stipulazione di contratti con imprese di rimozione, incaricate di provvedere all’apprensione dei veicoli parcheggiati in spazi condominiali senza titolo, ed al trasporto e deposito degli stessi in spazi custoditi, è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza, non univoche. Infatti, talvolta si è riconosciuta al condominio la facoltà di dare in appalto a società private la rimozione forzata di veicoli in sosta nel cortile condominiale, in presenza di cartelli con l’indicazione “divieto di sosta, rimozione forzata” nonché della società appaltatrice del servizio di rimozione e del luogo di deposito; in altri casi, invece, la rimozione forzata dei veicoli da aree di proprietà privata è stata ritenuta una forma arbitraria di autotutela.


Tuttavia, la Corte di Cassazione -Sez. III-, con sentenza 9 gennaio 2007 n. 196, ha confermato l’impugnata decisione del giudice di merito, ritenendo applicabile, in casi simili, il principio dell’autotutela possessoria o difesa privata del possesso e del principio stabilito nell’art. 2043 codice civile, in base al quale colui che col proprio fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Ha asserito, quindi, che il possessore, molestato nel possesso, può, personalmente o a mezzo di un terzo cui abbia all’uopo affidato il relativo incarico, far cessare la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l’offesa viene esercitata, con diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per la rimozione, perchè derivate dal fatto illecito del molestatore.


Non si ritiene, invece, legittimo l’incarico conferito da un singolo condomino per la rimozione di un autoveicolo parcheggiato nel cortile condominiale, considerato che, come affermato nella sentenza del Giudice di pace di Bologna del 3 febbraio 2005, il condòmino è privo di legittimazione a stipulare il contratto per la rimozione del veicolo in area comune, nel suo esclusivo interesse, a differenza dell’amministratore, che agisce nell’interesse della collettività condominiale.


Erminia Acri-Avvocato

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