|
La
nostra legislazione stabilisce l’obbligo
dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il
lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie
causati dall’attività lavorativa.
L’INAIL- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul lavoro e le Malattie Professionali – ha la funzione di
gestire quest’assicurazione obbligatoria nei
confronti di tutti coloro che svolgono attivita’ lavorativa
retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano
in ambienti organizzati, qualunque sia il settore lavorativo ed
alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o
enti pubblici; inoltre nei confronti di artigiani, coltivatori
diretti, parasubordinati. Devono assicurarsi anche coloro, in età
compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale,
gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato
alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si
dimora, con esclusione di chi svolge altra attività che
comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza
sociale.
Al
lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una
malattia professionale è
assicurato, oltre alle prestazioni di natura sanitaria, l’indennizzo
per l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, per l’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale. Qualora l’infortunio o la
malattia abbiano determinato la morte del lavoratore, è
prevista una rendita a favore dei superstiti.
Il
diritto alle prestazioni previdenziali INAIL si prescrive nel termine
di tre
anni dal giorno
dell’infortunio
o da quello della manifestazione della
malattia professionale.
Il
termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia:
per
l’infortunio,
dal giorno dell’infortunio; però, in caso di erronea
individuazione da parte dell’INAIL della causa dello stesso, inizia
a decorrere dal momento in cui il lavoratore infortunato ha
consapevolezza della causa violenta effettiva dell’infortunio
(Cassazione civile, sez. lav., 20 gennaio 2000, n. 616);
per
la malattia professionale, dal momento della manifestazione
della malattia stessa, che si ritiene verificata quando la
consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine
professionale ed il suo grado invalidante siano desumibili da eventi
oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato, che costituiscano
fatto noto, ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod.civ., come la
domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica,
contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per
l’assicurato (Cassazione civile, sez. lav., 12 dicembre 2005, n.
27323);
per
le prestazioni spettanti ai superstiti,
in tema di malattie professionali, perché possa iniziare il decorso della prescrizioneè indispensabile il realizzarsi della morte dell’assicurato e della conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell’eziologia professionale del decesso, che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cassazione civile, sez. lav., 2 febbraio 2005, n. 2002).
E’
utile tenere presente che la prescrizione è sospesa durante la
liquidazione amministrativa delle prestazioni, che deve essere
esaurita nel termine di 150 giorni, per il procedimento relativo alla
liquidazione delle prestazioni economiche, e di 210 per quello
relativo alla revisione della rendita.
Ove
l’INAIL non riconosca le prestazioni richieste, si può
proporre l’azione giudiziaria, ma solo dopo l’esaurimento delle
pratiche previste per la liquidazione amministrativa delle indennità
e, in particolare, dopo aver presentato un ricorso di tipo
amministrativo da indirizzare alla sede Inail competente. Tale
ricorso può essere presentato anche per silenzio –
assenso ai sensi dell’art. 7 della legge n.533/73 quando
l’istituto non fornisce alcuna risposta entro il termine di 90
giorni dalla denuncia del caso. Ricevuto il rigetto del ricorso,
oppure non avendo ricevuto risposta entro 60 giorni, l’assicurato può
presentare ricorso giudiziario al giudice del lavoro.
Inoltre,
il termine triennale di prescrizione, secondo il più recente
orientamento della giurisprudenza, può essere interrotto con
qualunque atto di messa in mora.
Erminia
Acri-Avvocato
|