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Quesiti legali-Danni da caduta di albero e locazione.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 marzo 2008



Chi paga: il proprietario o l'inquilino?



Gentile Avvocato, ho letto casualmente alcuni suoi articoli sulle locazioni e vorrei chiederle un parere su un fatto che si è verificato recentemente e che mi riguarda. Sono inquilina di una villetta con un piccolo giardino con pochi alberi, da uno dei quali si è staccato un ramo andando a danneggiare un’automobile parcheggiata sulla strada pubblica. Il danneggiato ha chiesto a me ed al proprietario il pagamento dei danni della vettura. Il proprietario dice che devo essere io a pagare. E’ vero che tocca a me pagare la riparazione dell’auto danneggiata, o spetta al proprietario? Grazie. G.F.”




In base all’art. 2051 codice civile “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità prevista da tale disposizione richiede due elementi: che il danno sia stato cagionato dalla cosa; che la cosa sia soggetta alla custodia di un soggetto che abbia un effettivo potere fisico sulla cosa.


Pertanto, è posta a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità; il che vuol dire che il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, a meno che non provi che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, ossia da un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile - che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato -, che abbia cagionato da solo l’evento dannoso.


Con riguardo alla locazione, secondo la giurisprudenza, il proprietario di un immobile locato risponde, in base all’art. 2051 codice civile, dei danni causati a terzi dall’immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell’immobile o dagli impianti in esse conglobati, mentre si ritiene a carico del conduttore la responsabilità per tutte le altre cose che non siano nella disponibilità del proprietario, come, ad esempio, gli allagamenti o intasamenti conseguenti al cattivo uso o rotture dei servizi dell’appartamento, la caduta del ramo dell’albero, trattandosi di parti ed accessori del bene locato rispetto alle quali il conduttore acquista la custodia con obbligo di intervenire per evitare pregiudizio ad altri (v.Corte di Cassazione n.12019/91).



Erminia Acri-Avvocato

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