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A proposito di notificazione delle contravvenzioni stradali....
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 aprile 2006

E' nulla la notificazione 'per avvenuta giacenza' se non se ne dà notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.


I verbali relativi a contravvenzioni stradali, ove le violazioni non siano contestate immediatamente, devono essere notificati al trasgressore, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile, richiamate dall’art.201 del Codice della Strada. Tale norma, in particolare, prevede la possibilità di eseguire le notificazioni a mezzo del servizio postale.

Quando la notificazione è eseguita a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, oppure in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, il plico contenente il verbale viene depositato presso l’ufficio postale, e la notifica si perfeziona per effetto della "compiuta giacenza" al decimo giorno dall’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, è nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada effettuata "mediante il deposito presso l’ufficio postale", se, poi, non sia data notizia del deposito del piego e del compimento delle formalità della notificazione, al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.346/1998, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

Erminia Acri-Avvocato

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