|
Il Codice della Strada (art.177) prevede che i conducenti dei veicoli adibiti a servizio di polizia, i mezzi soccorso, le autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico di allarme (sirena) e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; ma sono comunque tenuti ad osservare le segnalazioni degli agenti del traffico ed a RISPETTARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA E DILIGENZA (art.177, 2°comma).
Ciò vuol dire che il Legislatore ha inteso attribuire ai conducenti dei mezzi di polizia e in genere di soccorso la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, senza esonerarli, però, dall’osservanza delle norme di prudenza e di cautela, allo scopo di evitare l’insorgere di condizioni di rischio per gli utenti della strada.
L’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza assume maggiore rilievo nelle situazioni in cui le deroghe alle prescrizioni stradali avvengono in presenza di altri mezzi, come precisato in una recente decisione del Giudice di Pace di Pisciotta (sentenza del 2 marzo 2004), che ha affermato la corresponsabilità del conducente di un’autoambulanza in relazione ad un incidente stradale che vedeva coinvolti più veicoli, ritenendo che, nel caso di specie, l’autoambulanza "procedesse ad una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso (periodo estivo, traffico intenso, presenza di campeggi) e ciò in aperto spregio delle regole di comune prudenza e diligenza" imposte dal citato art. 177 del Codice della Strada.
Erminia Acri-Avvocato
|